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Rinegoziazione del contratto di mutuo

Pubblicato nella sezione 'Consulenza' - lunedì 30 maggio 2011

Nel caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l’acquisto di propria abitazione si continua ad aver diritto alla detrazione prevista dalla normativa vigente al momento della stipula dell’originario contratto di mutuo.

Tale trattamento si mantiene, tuttavia, solo se:

- sono rimaste invariate le parti contraenti;
- non sia mutato l’immobile concesso in garanzia;
- l’importo del mutuo non risulti superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso calcolati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli eventuali oneri per l’estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avvenga, anziché con il contraente originario, tra l’istituto di credito e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Esempio: nel caso in cui un contribuente abbia contratto un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale per un ammontare di 250.000 euro, a fronte del costo di acquisto dell’immobile indicato nel rogito notarile e degli altri oneri accessori (per un totale, supponiamo, di 200.000 euro), gli interessi passivi possono essere detratti limitatamente a quest’ultimo importo. Se gli interessi annui pagati sul mutuo ammontano a 4.500 euro, la detrazione del 19% spetta su un importo massimo di 3.600 euro.



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