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IL DISSENSO RISPETTO ALLE LITI

Pubblicato nella sezione 'Consulenza' - domenica 8 agosto 2010

Diritti e doveri del condonino in caso di liti giudiziarie

La maggior parte delle persone che vivono in un condominio potrebbe non sapere che nel caso in cui l’assemblea condominiale decida di agire o resistere ad una azione giudiziaria promossa da terzi contro il condominio, vi è l’art. 1132 del c.c. che attribuisce al condomino dissenziente, che non intende partecipare alla lite, di poter separare la propria responsabilità per quanto riguarda le conseguenze della lite stessa qualora il condominio risultasse soccombente.

Di norma, il condomino dissenziente, non dovrebbe far altro che notificare, a mezzo di ufficiale giudiziario, un apposito atto all’Amministratore dello stabile, redatto su carta bollata ad uso legale, entro 30 giorni da quando egli ha avuto notizia della deliberazione  in relazione alla quale vuole esprimere il proprio dissenso. In merito a ciò, comunque, la giurisprudenza ha chiarito (nonostante che la norma parli che l’atto debba essere notificato) che non essendo un atto destinato ad avere una valenza processuale, non soggiace alle  forme previste dall’art. 137 c.p.c., ma è sufficiente che il detto dissenso venga manifestato con modalità tali da rendere certo il momento della sua manifestazione, in modo da poter verificare l’osservanza dei termini di cui all’art. 1132 c.c. ( Cass. n. 2967 del 15.6.78).

Il termine dei trenta giorni decorre per il condomino dissenziente, se era presente in assemblea, da quella data, mentre se era assente, dalla data di comunicazione della deliberazione. Di conseguenza è sufficiente per la manifestazione del dissenso anche l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno. (Giudice Conciliatore  Catanzaro 3.11.89)
Il più immediato vantaggio della manifestazione di dissenso è che il condomino che separa la propria responsabilità dal condominio non è tenuto a contribuire alla anticipazione delle spese necessarie per sostenere il giudizio. Bisogna porre in evidenza però, che il condomino dissenziente, il quale abbia esercitato detta facoltà, in caso di soccombenza del condominio, resta comunque responsabile nei confronti dei terzi in qualità di partecipante al condominio stesso, poiché la notifica del proprio dissenso è un atto puramente interno tra il condomino e il condominio; ma proprio per l’effetto della notifica del proprio dissenso, il condomino ha il diritto di rivalersi nei confronti del condominio, qualora abbia dovuto pagare la propria quota di competenza alla parte vittoriosa.

L’art. 1132 c.c. stabilisce inoltre che nel caso in cui l’esito della lite, per il quale è stato notificato il dissenso, sia stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che tragga vantaggio da ciò, è tenuto a concorrere alle spese di giudizio che non sia stato possibile addebitare alla parte soccombente. Infine nulla è dovuto dallo stesso nel caso in cui il condominio abbia vinto il giudizio e abbia recuperato tutte le spese di giudizio dalla parte soccombente.

L’art. 1132 c.c. è una norma inderogabile e ciò viene stabilito dall’art. 1138 c.c. e comunque è una facoltà che il legislatore ha dato ai condomini  di dissociarsi, indipendentemente dalle motivazione del dissenso.
Si deve precisare che il condomino dissenziente ai sensi dell’art. 1132 c.c. può comunque impugnare la delibera assembleare ai sensi dell’art. 1137 c.c., che ha per oggetto la controversia in questione,  contestandone in questo caso la legittimità.
Inoltre, bisogna evidenziare che il termine dei 30 gg previsto dall’art. 1132 c.c. per l’atto di estraniazione del condomino dissenziente, è perentorio per la decadenza del diritto. (Cass. n. 2453 del 15.3.94)

L’amministratore del Condominio convenuto in giudizio, da un terzo o da un condomino, è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea quando la domanda abbia un contenuto esorbitante  dalle sue attribuzioni, come delineate dall’art. 1130 c.c., al fine di permettere all’assemblea di poter decidere e dare così la possibilità ai condomini  di poter esercitare la facoltà sancita dall’art. 1132 c.c.
In conclusioni si può affermare che condomino dissenziente ai sensi dell’art. 1132 c.c. ha la possibilità  di separare la propria responsabilità, e quindi di non essere tenuto a contribuire alle anticipazioni delle spese necessarie per sostenere il giudizio.



3 Commenti   »

  1. Lucia Casarini - 6 novembre 2010 alle 23:04

    Buongiorno, nel mio condominio, un edificio nato nel 1909 (vecchia milano a ringhiera), un condomino ha acquistato due solai ed ha chiesto i permessi in Comune per trasformarlo in unita abitativa senza avere il consenso totale dei condomini (circa 120). Da sottolineare che i passaggi comuni ai solai non sono assolutamente agibili. Abbiamo tutt’ora delle liti e in corso delle sentenze in tribunale. Tra tutti i 120 Condomini solo in numero di 5 persone hanno impugnato una delibera che l’Amministratore aveva fatto in un’assemblea in favore alla costruzione (da notare che detto Amm. non è nominato e agisce solo per quanto riguarda le ordinarie, questa costruzione sul tetto è difatto un lavoro straordinario!). Perciò i cinque condomini, tra cui io la sottoscritta, sono stati citati in Tribunale perchè non permettiamo a questo condomino di costruirsi la sua casa sul nostro tetto.
    Parlando del mio caso, devo affrontare un problema legale/finanziario molto oneroso, si sa che una parcella di un avvocato non sono solo centinaia di Euro ma più di 10.000 siddivise in ciqnue…mi vengono le angosce più tetre a pensarci…
    La mia domanda : POSSO DISSOCIARMI E NON FARE PIU’ PARTE DEI 5 CONDOMINI CHE NON SONO D’ACCORDO. PERCHE’ COMUNQUE QUEL CONDOMINO PRIMA O POI RIUSCIRA’ A COSTRUISI LA SUA CASA E ALLA SOTTOSCRITTA MANCHERA’ UN PEZZO DI CIELO!!
    Grazie per la Vs risposte e ancora grazie se qualcuno mi da un consiglio
    Firma: Lucia Casarini

    Lucia Casarini

  2. Pingback La legittimazione dell’amministratore di condominio - 10 febbraio 2011 alle 04:01

    [...] dissenso del condomino Con “dissenso alle liti” (art. 1132 c.c.) si intende il diritto del condomino dissenziente di separare la propria [...]

  3. giuseppe - 6 novembre 2011 alle 21:14

    se l’amministratore del condominìo è un condomino e se il dissenso alla lite lo faccio scrivere nel verbale dell’assemblea alla quale sono presenti l’amministratore e tutti i condomini, si può ritenere valido e sufficiente come atto di notifica o comunque devo inviare raccomandata all’amministratore?

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